Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Art. 8.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denunzia all'ufficio di stato